The trust and the action to revoke the trust's dispositive acts

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13388 del 2018, si è pronunciata su due temi dibattuti nell'ambito dell’azione revocatoria del trust, e, in particolare (i) se il trust debba considerarsi un atto a titolo gratuito o oneroso e se (ii) quali sono i soggetti nei confronti dei quali deve essere promossa l’azione di revocatoria.

In merito alla prima delle questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte, quest’ultima ha chiarito che, al fine di determinare se trust è a titolo gratuito o oneroso, è rilevante “.. il rapporto sussistente tra il disponente e i beneficiari” e non, invece, quello tra il disponente ed il trustee (dunque se per l’attività svolta dal trustee era previsto un compenso). In conseguenza, il trust dovrà considerarsi a titolo oneroso se il rapporto sottostante tra disponente e beneficiario è di garanzia o solutorio, ad esempio se uno o più beni vengono dati in garanzia nelle mani di un soggetto terzo e indipendente rispetto alle parti fino all'avveramento di una condizione. Il trust sarà invece a titolo gratuito se viene costituito per finalità liberali, come ad esempio per soddisfare i bisogni della famiglia.

Quanto alla seconda questione, era sorto un ampio dibattito sul soggetto che era necessario convenire nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto un atto di dotazione di bene in trust a titolo gratuito: solo il beneficiario della disposizione del trust, oppure il c.d. trustee (soggetto a cui i beni sono affidati affinché li gestisca nell'interesse del futuro beneficiario), o ancora entrambi detti soggetti perché parti necessarie del processo? Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che l’azione revocatoria deve anzitutto essere diretta nei confronti del trustee “il profilo dell'intestazione del bene comporta la legittimazione passiva del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo e del quale si domanda l'inefficacia relativa”, mentre il beneficiario non costituisce una parte necessaria del giudizio (c.d. litisconsorte necessario) poiché, in effetti, lo stesso non ha ancora acquisito un diritto attuale sul patrimonio vincolato in trust, ma esclusivamente un’aspettativa. Qualora l’atto di disposizione in trust sia oneroso, giurisprudenza e dottrina sono pacifici nel ritenere che il beneficiario sia un litisconsorte necessario nella vertenza, poiché in tal caso l’esito del giudizio dipende dalla sua eventuale consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori con l’atto di trust.

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