Amministratore di società di capitali: una responsabilità filtrata

Gli aspetti essenziali alla luce della sentenza Cass. n. 17441/2106.

In ambito di società di capitali, generalmente amministrate da un organismo collegiale, è fondamentale individuare i limiti entro i quali gli amministratori possono essere chiamati a rispondere dei danni derivanti da una cattiva gestione.

Il dovere degli amministratori è quello di operare “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” (artt. 2392 c. 1 e 1176 c. 2 c.c.). Non più quello di agire “con la diligenza del mandatario” (artt. 2392 c. 1 ante riforma e 1710 c. 1 c.c.).

Questo significa che non esiste più un grado di diligenza standard medio estendibile ad ogni caso concreto e a qualunque amministratore.

Di fronte ad un fatto dannoso, per accertare se un amministratore abbia agito correttamente, occorre verificare caso per caso quale fosse il ruolo da questi ricoperto e quale fosse il grado di diligenza allo stesso richiesto in ragione di tale ruolo.

Per aversi responsabilità (ad esempio per errata gestione finanziaria di una società) occorre verificare che il consigliere convenuto avesse incarichi e competenze anche in tale settore.

Inoltre, e soprattutto, è oggi richiesto a ciascun amministratore “solamente” di “agire in modo informato” (art. 2381 c. 6 c.c.), e di valutare “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società” nonché “il generale andamento della gestione”, “sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381 c. 3 c.c.) e richiesteagli organi delegati” (art. 2381 c. 6 c.c.).

Gli amministratori rispondono quindi dei danni subiti dalla società solamente nel caso in cui “essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose” (art. 2392 c. 2 c.c.).

Nel concetto di “fare quanto possibile” per impedire il verificarsi di un danno rientra anche il chiedere informazioni agli organi delegati nel momento in cui il consigliere abbia il anche solo il sentore che vi sia stata qualche irregolarità negli atti da questi compiuti.

L’oneroso obbligo di ciascun amministratore di vigilare sull’operato degli altri colleghi, previsto dalla precedente formulazione dell’art. 2392 c.c. e fonte di possibile responsabilità oggettiva (per non aver controllato l’operato dei colleghi), può dunque dirsi superato per far posto ad un più attenuato dovere dell’amministratore di agire informato.

By using the site, you agree to our use of cookies. More information

This site uses cookies to provide the best possible browsing experience. By continuing to use this site without changing your cookie settings or by clicking on "Accept" you are allowing cookies to be used. See the information on theuso dei cookie

Close