Contratto bancario firmato solo dal cliente: nullo oppure no?

  • Cassazione Civile, sez. I, sent. 27 aprile 2016 n. 8395;
  • Tribunale di Modena sent. n. 6 maggio 2015 n. 846;
  • Tribunale di Padova sent. del 4 agosto 2016; Tribunale di Pistoia sent. 19 dicembre 2016 n. 1267; Tribunale di Ascoli sent. 31 gennaio 2017 n. 87

La sentenza della Suprema Corte ha confermato il nuovo indirizzo espresso dalla precedente “rivoluzionaria” sentenza di Cassazione n. 5919/2016, secondo cui il contratto firmato solo dal cliente sarebbe nullo e non può essere sanato né dalla presenza della dichiarazione del cliente del tipo "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi", né dalla produzione in giudizio da parte della banca del medesimo documento ovvero da comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca ad esecuzione del rapporto e documentati per iscritto (contabili, estratti conto, attestati di seguito ecc.). Inoltre stabilisce che la nullità del contratto non comporta necessariamente la nullità dell’intero rapporto, potendo il cliente avere piuttosto interesse a formulare un’eccezione di nullità “selettiva”, mirata a salvaguardare alcuni effetti prodotti dall’esecuzione del contratto dichiarato nullo e a fare caducare altri che si sono rivelati svantaggiosi. Per cui, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie  il cliente può ben decidere di limitare ad alcuni investimenti “selezionati” gli effetti della invocata invalidità del contratto quadro, senza, per ciò, incorrere in un abuso del diritto. La nullità del contratto stabilita dall’art. 23 TUF (così come dagli artt. 117 e  127 TUB) per mancanza di forma scritta ad substantiam è configurabile come nullità di protezione ed è rilevabile esclusivamente dal cliente, quale contraente “debole”,  o d’ufficio, quando la nullità può operare ad esclusivo vantaggio del primo. La particolare natura e funzione di questo tipo di nullità comporta quindi, a giudizio della Corte, che l’eccezione possa essere prospettata dalla parte, coerentemente con il principio della domanda e l'interesse sostanziale dedotto in giudizio (art. 99 e 100 c.p.c.), selezionando il rilievo della nullità e rivolgendolo agli acquisti (o più correttamente i contratti attuativi del contratto quadro) di prodotti finanziari dai quali si è ritenuto illegittimamente pregiudicato, essendo gli altri estranei al giudizio.

La  giurisprudenza di merito, sul punto, si sta esprimendo in modo discordante rispetto alla S.C.

Secondo il Tribunale di Modena l’esercizio selettivo dell’azione di nullità rappresenta una vera e propria violazione della clausola di buona fede in senso oggettivo, che si traduce in un utilizzo improprio della tutela approntata dall’ordinamento, laddove l’investitore scelga poi di preservare la maggior parte degli effetti pratici del negozio di cui (teoricamente) invoca l’inefficacia (Trib. Modena sent. n. 846/2015).

I contratti bancari possono essere sottoscritti con atti separati e non vi alcuna norma che prevede l’obbligo della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione contestuale sia del cliente che dell’istituto di credito, né temporale né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B., come altre norme, richiedono solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto. E’ valido quindi il contratto di conto corrente sottoscritto su modulo della banca ove vi sia la trascrizione della proposta della Banca con la sola firma del cliente (Trib. Padova sent. del 04 agosto 2016).

Sussistono marcate differenza tra la nullità di protezione e la nullità generale per difetto di forma. In caso di assenza della forma scritta ad substantiam il contratto è lesivo degli interessi generali ed il vizio di validità può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse, rilevato dal giudice e non può essere sanato. Al contrario il contratto bancario privo di forma scritta è sì lesivo di interessi generali, ma solo il portatore dell’interesse singolare può far valere l’invalidità o può rinunciarvi. Ed allora pare corretta la conclusione sostenuta dalla giurisprudenza di merito secondo cui la nullità non è più solamente intesa come rimedio drastico ed estremo di eliminazione del negozio contrario all’interesse generale, ma anche come rimedio duttile, di conformazione del negozio posto da una parte contro l’altra e contro l’interesse generale. In ragione della natura della nullità ex art. 117 TUB il requisito della forma scritta deve ritenersi assolto anche se il contratto sia sottoscritto dalla sola parte titolare dell’interesse protetto (il cliente). In tale eventualità la finalità perseguita dall’obbligo di forma scritta, i.e. informare il cliente della natura dei servizi bancari offerti e dei relativi costi, risulta pienamente raggiunto (Trib. Pistoia sent. 19 dicembre 2016 n. 1267). Anche il Tribunale di Ascoli ha aderito all’orientamento secondo il quale ove il contratto è stato predisposto dalla banca mediante la propria modulistica, l’unica sottoscrizione rilevante è quella del cliente, ove seguita dall’esecuzione del rapporto. Mentre la mancanza di sottoscrizione da parte della banca non inficia la validità del contratto, in quanto la normativa di cui all’art. 117 TUB si intende di protezione del cliente e le relative formalità devono ritenersi rispettate se il contratto viene sottoscritto, appunto, dal cliente (Trib. Ascoli 31 gennaio 2017 n. 87).

Avv. Nicolò Calcagno

 

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