Eredità, quanto mi costi?

L’apertura della successione è spesso causa di dubbi e preoccupazioni per gli eredi, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti fiscali.

Un’importante scadenza che gli eredi dovranno tenere in considerazione è quella legata alla presentazione della dichiarazione di successione, che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte del de cuius, anche tramite professionisti ed esclusivamente in via telematica (dal 1° gennaio 2019).

La presentazione della dichiarazione di successione è obbligatoria ogni qual volta nel patrimonio ereditario siano ricompresi immobili o diritti reali su beni immobili (es. usufrutto), indipendentemente dal valore del bene, e/o quando il valore dell’attivo sia superiore ad € 100.000,00.

Quando l’eredità comprende beni immobili, gli eredi sono tenuti a pagare, oltre all’eventuale imposta di successione (a seconda delle differenti aliquote/ franchigie previste dalla legge in base grado di parentela),  una serie di tributi aggiuntivi liquidati dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di successione.

Nello specifico verrà richiesto il pagamento delle imposte ipotecarie del 2% (per le formalità presso i registri immobiliari) e catastali dell’1% (per le volture catastali), entrambe calcolate sul valore catastale dell’immobile, unitamente ad una serie di tasse fisse e tributi speciali (tassa ipotecaria, imposta di bollo, tributi speciali) di valore trascurabile.

Con la Legge 21 novembre 2000, n. 342 art. 69, sono state introdotte in ambito successorio le c.d. “agevolazioni prima casa”, che hanno considerevolmente ridotto il sopra descritto prelievo fiscale consentendo, per gli immobili non di lusso (ossia non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9), di versare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a € 200,00 ciascuna.

Per ottenere tale vantaggio è sufficiente che anche uno solo degli eredi sia in possesso dei requisiti dettati dalla legge e che ne faccia richiesta nella dichiarazione di successione. Il beneficio si estenderà anche nei riguardi degli eredi non in possesso di tali requisiti.

Per godere di tale agevolazione occorre che:

  • L’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario ha o stabilisce, entro un anno dalla data di apertura della successione, la propria residenza;
  • Il beneficiario non sia essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i cd. benefici “prima casa”;
  • Il beneficiario non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel territorio comunale in cui è situato l’immobile trasferito.

La vendita infra-quinquennale del bene per il quale sono stati richieste le agevolazioni “prima casa” comporta la decadenza dal suddetto beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere quanto in precedenza non versato, salvo che l’interessato, entro un anno dalla predetta alienazione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.

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