Nel nostro ordinamento la designazione del soggetto successibile può avvenire per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria). E’ invece esclusa la successione per contratto, essendo espressamente vietati i c.d. patti successori ovverosia quei patti confermativi o istitutivi, con cui il whose conviene con altro soggetto di lasciargli la propria eredità. Sono altresì vietati i patti dispositivi, con cui un soggetto trasferisce la proprietà di beni che dovrebbero pervenirgli dall’eredità. Ed anche quelli rinunciativi, con cui un soggetto rinuncia all’eredità del whose

Si ritiene comunemente che tale divieto risalga all’esigenza, per i patti dispositivi, di salvaguardare la libertà di disporre fino al momento della morte; quanto ai patti rinunciativi e dispositivi, di impedire che un soggetto possa disporre di beni che ancora non gli appartengono.

Seppur vietati nel nostro ordinamento, i patti successori risultano ammessi in molti paesi stranieri, (ad esempio Germania, Regno Unito, Svizzera che, a diverse condizioni, ammettono tali patti). Ciò pone il problema della riconoscibilità, nel nostro ordinamento, di patti successori stipulati secondo le norme di un diritto straniero che li riconosca.

Al fine di uniformare le differenti discipline vigenti nei vari stati europei in materia di successioni è dunque intervenuto il legislatore europeo, con il nuovo regolamento n. 650 del 2012 disciplinante le successioni transnazionali, che si applica a tutte le successioni aperte alla data o dopo il 17 agosto del 2015 nei paesi dell’Ue, salvo Regno Unito Irlanda e Danimarca.

Il legislatore europeo ha disciplinato espressamente i patti successori, definiti, all’art. 3, “L’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo”.

Secondo questa definizione pare dunque che le parti possano legittimamente stipulare patti istitutivi e dispositivi, anche tramite testamento reciproco (anch’esso vietato nel nostro ordinamento), mentre sembrano esclusi quelli rinunciativi.

Detti patti, in base al successivo art. 25 poi, sono disciplinati, quanto alla loro validità e ad ogni altro effetto dalla legge che, in base al regolamento, regolerebbe la successione se la persona fosse deceduta al tempo della stipulazione del patto, salvo deroga espressa per volontà delle parti.

La normativa europea regolante i patti successori supera e sostituisce la normativa nazionale in tema di successioni transazionali (l. 218/1995 che comunque non disciplinava tale tipologia di patti) e sembra dunque aprire – anche nel nostro Paese – le porte alla possibilità per i cittadini europei di organizzare “in anticipo” la propria successione, anche i quei paesi, come il nostro, che non prevedono tale possibilità.

By using the site, you agree to our use of cookies. More information

This site uses cookies to provide the best possible browsing experience. By continuing to use this site without changing your cookie settings or by clicking on "Accept" you are allowing cookies to be used. See the information on theuso dei cookie

Close