Conto corrente: il successivo contitolare è anche comproprietario?

La successiva cointestazione ad altri soggetti del conto corrente bancario legittima il contitolare ad effettuare operazioni sul conto, ma non gli attribuisce il potere di disporne come proprie. Lo stesso non diventa infatti automaticamente proprietario del denaro. Tale principio è stato espresso recentemente dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 21963 del 2019.

La vicenda trae origine in ambito successorio. I figli di Tizia, deceduta e titolare di un c/c successivamente intestato al marito Caio, convenivano in giudizio il padre sostenendo che si era appropriato del saldo attivo dei conto corrente e chiedevano la condanna al pagamento della somma corrispondente alla loro quota ereditaria. Di contro la controparte sosteneva che, essendo il conto cointestato, le somme erano da considerarsi in comunione.

La Suprema Corte ha affermato che la cointestazione di un conto corrente è di per sé una mera dichiarazione rivolta alla banca. Tale dichiarazione (salva diversa volontà delle parti) è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura) ma non anche la titolarità del credito. Quest'ultimo presuppone invece un contratto tra il titolare originario ed il contitolare successivo.
Dunque, sebbene la cointestazione rappresenti un’operazione di per sé semplice e molto diffusa nella prassi, dalla stessa potrebbero sorgere non poche problematiche, soprattutto a seguito del decesso di uno dei contitolari. Pertanto è sempre consigliabile informarsi preventivamente presso un professionista.

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