Responsabilità precontrattuale per recesso dalle trattative in un’acquisizione societaria.

Il Tribunale di Milano, con una recente pronuncia, (sent. n. 4297/2017 del 20.4.2017) ha affrontato il tema della responsabilità precontrattuale a seguito dell’ingiustificata interruzione delle trattative in un’acquisizione societaria.
La pronuncia in oggetto rappresenta un interessante esempio delle problematiche che tuttora impegnano dottrina e giurisprudenza nel tracciare i confini della responsabilità precontrattuale.

La norma di riferimento è l’art. 1337 c.c., in base alla quale “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.”
Nel caso di specie, la società B, aveva convenuto in giudizio tre soci di una S.p.A. (società A), chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale di questi ultimi, a seguito dell’ingiustificata rottura delle trattative concernenti un potenziale contratto di cessione di partecipazioni sociali.
Il recesso della società A dalle trattative era infatti avvenuto quando queste ultime erano ormai in uno stadio molto avanzato: le parti, infatti, avevano già siglato una lettera di intenti, svolto attività di due diligence e predisposto una bozza di contratto di vendita con indicazione della data per la conclusione del contratto definitivo avanti al Notaio.
La Società B, ritenendo ingiustificata l’interruzione delle trattative, chiedeva pertanto il ristoro dei danni patiti per aver confidato nella conclusione dell’affare con la società A, non considerando ulteriori proposte ed occasioni di guadagno.
I soci della Società A avevano invece eccepito che l’interruzione delle trattative era dipesa dal mancato raggiungi-mento di un accordo su specifici punti del contratto, aspetto rientra nella normale pratica commerciale; in conseguenza, non vi sarebbero stati i presupposti per la configurabilità di una responsabilità precontrattuale in capo agli stessi.

Il Tribunale di Milano ha invece ritenuto sussistente una responsabilità precontrattuale dei soci della società A per aver violato l’obbligo di buona fede, che “deriva, oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto”.
Il Giudice infatti, richiamando l’insegnamento della Cassazione, ha affermato che “Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 c.c., … non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli” (Cfr. Cass. sent. n. 2525/2006).
Il Giudice ha inoltre dato rilevanza, ai fini della sussistenza della predetta responsabilità, anche alle singole clausole inserite nella lettera di intenti. Le stesse infatti, sebbene non giuridicamente vincolanti, esplicitavano l’esistenza fra le parti di una trattativa in stadio avanzato che, pertanto, non avrebbero dovuto essere interrotte senza giustificato motivo.

Il Tribunale, accertata dunque la responsabilità ex art. 1337 c.c., ha disposto a favore di parte attrice, il risarcimento delle spese inutilmente sostenute e la liquidazione del mancato guadagno.

Questa fattispecie rappresenta solamente una delle ipotesi di responsabilità precontrattuale che, a titolo esemplificativo, sono estendibili alle ipotesi in cui la parte acquirente, svolga trattative parallele senza informare l’altra parte, si dedichi alla trattativa senza alcuna intenzione di stipulare il contratto (con la finalità di accedere ad informazioni riservate), o receda dopo aver raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali del contratto.
Il presente giudizio costituisce tuttavia un importante precedente giurisprudenziale che, attribuendo rilevanza alla lettera d’intenti, risponde alla crescente esigenza di tutelare le parti durante le lunghe trattative negoziali necessarie alla conclusione di un’acquisizione societaria.

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