Accomandatario: revoca o esclusione?

Il rapporto tra le due fattispecie 

Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) la revoca della facoltà di amministrare del socio accomandatario non necessariamente comporta la sua esclusione. La giurisprudenza ha infatti affermato a più riprese che, se l’esclusione dalla qualità di socio accomandatario comporta automaticamente la decadenza dalla carica di amministratore, non è vero il contrario, ben potendo un socio accomandatario non essere amministratore (v. Cass. n. 6871/94; n. 27504/06; n. 5019/09; n. 8570/09; n. 18844/2006).

La revoca della facoltà di amministrare

La disciplina di riferimento per la revoca della facoltà di amministrare è dettata dagli articoli 2259 e 2319 c.c. e varia a seconda che:

  • L’amministratore sia nominato con atto costitutivo: allora è necessaria l’unanimità dei soci, ed è richiesta la presenza di giusta causa,
  • L’amministratore sia nominato con atto separato: è necessaria l’unanimità dei soci accomandatari ed il consenso di tanti soci accomandanti che rappresentino almeno il 50% del capitale. Non è invece necessaria la giusta causa.
  • La società sia composta da soli due soci: è necessaria in ogni caso una pronuncia di un tribunale e la sussistenza di giusta causa;

Il voto del socio amministratore di cui si delibera la revoca della facoltà di amministrare non è mai conteggiato (dato che sarebbe in palese conflitto d’interessi).

L'esclusione del socio 

Il socio può essere invece escluso nei seguenti casi (articolo 2286 c.c.):

  • Gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti da legge o contratto sociale;
  • Interdizione o inabilitazione (o condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici);
  • la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita nella società;
  • perimento della cosa conferita nella società  per causa non imputabile agli amministratori.

La revoca è deliberata a maggioranza dei soci, senza conteggiare il socio che si vuole escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione (termine in cui il socio escluso può fare opposizione dinnanzi al Tribunale).

Anche in questo caso, se la società è composta da soli due soci è necessaria la pronuncia del Tribunale, indipendentemente dal valore della quota dell’altro socio accomandante (2287 c.c.).

Nel caso in cui sia escluso dalla società l’unico socio accomandatario, i soci accomandanti possono nominare un socio provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (art. 2323 secondo comma c.c.). L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario. Per questo motivo nel termine perentorio di sei mesi i soci accomandanti devono provvedere alla nomina di un nuovo socio accomandatario e amministratore, tramite modifica dell’atto costitutivo (2316 c.c.), per evitare lo scioglimento della società (2323 primo comma c.c.).

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