Clausole vessatorie nulle: ma se l’atto è pubblico?

A molti di noi può essere accaduto di sottoscrivere un contratto le cui clausole, spesso redatte minutamente in calce al modulo, risultano poco leggibili.

In tali circostanze, l’occhio del contraente deve farsi cauto al fine di evitare il rischio di firmare un accordo senza aver prestato la dovuta attenzione alle condizioni generali del contratto.

Occorre, infatti, tener presente che tra le condizioni generali del contratto (ad esempio, quelle  disciplinano, le modalità di conclusione, il recesso, la risoluzione, etc.) vanno tenute distinte: i) quelle inserite per regolare in modo uniforme tutti i propri rapporti contrattuali (si pensi, al classico contratto per l’energia elettrica o a quello concluso con una compagnia telefonica) che sono efficaci nei confronti del destinatario solo se questo, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza; ii) le clausole cd. vessatorie che comportano  uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti  tramite la previsione di vantaggi a favore di una parte rispetto all’altra (si pensi alla previsione di una penale); queste ultime saranno efficaci solo se oggetto di trattativa oppure di specifica ed ulteriore approvazione per iscritto da parte del contraente debole.

Ma cosa accade se le parti di un contratto intendono stipulare un contratto per atto pubblico e si trovino, quindi, sedute alla scrivania del Notaio per il rogito dell’atto? In tale ipotesi, assai frequente nella prassi, vale la sopra richiamata regola oppure vi sono delle eccezioni?

Al riguardo l’orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché siano predisposte unilateralmente da una parte e anche se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione da parte dell’altro contraente.

Infatti, secondo la Cassazione, quando queste clausole sono inserite in un atto stipulato con la forma dell’atto pubblico davanti ad un Notaio, le stesse non possono considerarsi come "predisposte" unilateralmente dall’altro contraente e, pertanto, è esclusa la necessità di una loro specifica approvazione per iscritto . In conseguenza, non sarà possibile contestare a posteriori la vessatorietà della clausola. Nel dubbio, conviene dunque consultare un professionista.

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