L’amministratore di sostegno – Uno strumento a tutela dei più fragili

A molti di noi può essere accaduto che un familiare, pur conservando una certa capacità di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni, non fosse più in grado gestire i propri interessi/beni autonomamente, spesso a causa dell’età avanzata.

Molto spesso, in tali circostanze,  amici o parenti si fanno spontaneamente carico delle incombenze che di volta in volta si prospettano. Tale informale sistema di gestione può, però, rivelarsi problematico nel caso in cui occorra effettuare atti c.d. dispositivi, ovverosia assumere veri e propri impegni per conto del parente , concludere un valido contratto, ecc. L’amico o il parente infatti spesso non hanno la rappresentanza legale della persona che stanno aiutando e gli atti da questi compiuti rischiano, a posteriori, di essere invalidati.

Il Legislatore ha quindi previsto che quando una persona si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di un’infermità fisica o psichica, si possa richiedere al Tribunale, tramite apposita procedura, la nomina di un soggetto che lo affianchi nella gestione dei suoi affari e lo assista in base alle sue reali necessità.

Tale soggetto, c.d. amministratore di sostegno, può essere nominato dal Tribunale ad esempio per tutelare  soggetti affetti da lieve demenza senile, ritardi cognitivi, abuso di sostanze, malattie degenerative, ecc. In questi casi, il Giudice provvederà, previa audizione del destinatario, a definire in un apposito decreto i compiti e i poteri dell’amministratore di sostegno, consentendo invece al beneficiario di continuare ad operare autonomamente in  tutti gli ambiti non indicati nel provvedimento (solitamente la gestione della vita quotidiana), a differenza di quanto avviene nei casi di nomina di un vero e proprio tutore.

I soggetti più indicati ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno sono senza dubbio i familiari più prossimi, ma, in assenza di soggetti disposti ad accettare l’incarico, questo può essere conferito anche a terzi (es. un avvocato), nominati dal Tribunale.

Chiunque ha inoltre la possibilità di nominare, con apposito atto, il soggetto che sarà chiamato a svolgere le funzioni di amministratore, in previsione di un eventuale e futuro stato di bisogno.

La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno si presenta tramite apposito ricorso al Tribunale del luogo ove risiede il potenziale destinatario della misura, individuando ed evidenziando al Giudice le motivazioni per cui quel determinato soggetto, pur non essendo del tutto incapace, non può più considerarsi in grado di amministrare autonomamente i propri interessi, e allegando la relativa documentazione.

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