Le nuove tabelle milanesi del danno biologico … e non solo

Le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano rappresentano, dall’indomani delle sentenze SS.UU. n. 26972 dell’11.11.2008, il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione dei danni non patrimoniali. Si affiancano alla tabella unica nazionale sul danno biologico che però è limitata ai soli casi di lieve entità (fino al 9% di invalidità). Le nuove tabelle per l’anno 2018 sono state diffuse il 14 marzo scorso dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Come le precedenti, le tabelle milanesi sono finalizzate alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale, ma nella nuova edizione presentano non solo un aggiornamento numerico, ma ben quattro tipologie di danno non patrimoniale che, seppur riconosciute dalla giurisprudenza, non erano ancora state catalogate.

Tra i nuovi criteri  per la liquidazione del danno non patrimoniale, sono stati inseriti anche quelli che seguono:

(i) danni da “premorienza”: trattasi di quei danni patiti in ipotesi di  decesso per causa differente dalla lesione; il danno viene quindi calcolato per l’intervallo di tempo che intercorre tra i due eventi. Il parametro adottato è identificato nel rapporto tra il risarcimento annuo mediamente corrisposto in conformità alle tabelle ordinarie e l’aspettativa di vita media;

(ii) danno “terminale”: patito da chi decede a seguito di un apprezzabile lasso di tempo rispetto al momento in cui ha riportato le lesioni, come definito dalle SS.UU. n. 15350 del 22.7.2015. Tale tipologia di danno include pertanto le  poste  di danno liquidabili iure proprio alla vittima, quando le medesime lesioni ne cagionano il decesso  dopo  un intervallo  temporale definibile come “apprezzabile”;

(iii) danno da “diffamazione a mezzo stampa”: trattasi di un danno articolato che è stato scomposto in cinque sottotipi, graduati in base alla relativa gravità  (tenue,  modesta,  media,  elevata,  eccezionale), e determinato in conformità a taluni elementi quali la  notorietà dell’agente diffamante, lo strumento utilizzato, l’eventuale carica pubblica ricoperta dal soggetto passivo, la sussistenza o meno della relativa rettifica, e via dicendo;

(iv) ipotesi di “responsabilità aggravata” della parte in un giudizio: secondo i criteri delineati per la liquidazione ex art. 96, co. III, c.p.c. prevale, quale termine di riferimento, il quantum dei compensi liquidati all’avvocato al netto delle spese, diminuibile o ampliabile della metà secondo le circostanze riferibili all’abuso.

Avv. Nicolò Calcagno

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