Legge di stabilità: lo sfratto esteso anche al leasing?

Sino ad oggi, alle società di leasing era precluso utilizzare la procedura di sfratto per recuperare l’immobile concesso in leasing; potevano a tal fine promuovere unicamente il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

La procedura di sfratto infatti può essere avviata solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

Tra questi, fino a poco tempo fa, non rientrava il contratto di leasing.

La situazione potrebbe aver subito una svolta con l’entrata in vigore della nuova legge di stabilità del 2016. Questa prevede espressamente che: “per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto (...)”.

La legge di stabilità 2016, in cui è inserita la disposizione citata, non è volta a regolare, in particolare, il leasing abitativo, quindi la norma può essere riferita in generale al leasing immobiliare.

Considerata l’analogia che accomuna il classico rapporto di locazione e il rapporto di locazione finanziaria, è dunque possibile che il legislatore abbia voluto includere il contratto di leasing immobiliare tra i titoli che legittimano il concedente ad intraprendere la procedura di sfratto per recuperare l’immobile concesso in godimento. Un’attenta e ponderata analisi del caso concreto potrebbe consentire al concedente del diritto di godimento sull’immobile di recuperare il bene locato in tempi potenzialmente rapidi (quelli generalmente richiesti da una procedura di sfratto che si svolga senza opposizione o con un’opposizione non documentata da parte del conduttore), e liberare lo stesso dall’onere di dimostrare la sussistenza di un pericolo nel ritardo, richiesta invece dalla legge quale requisito per la concessione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

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