Quali sono i rimedi in caso di mancata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale?

Il codice civile stabilisce che devono necessariamente essere trascritte nei pubblici registri le domande giudiziali che hanno ad oggetto i diritti di proprietà, di usufrutto e di uso.

La trascrizione della domanda giudiziale ha un effetto prenotativo a favore della parte attrice che avvia la causa: questo significa che, qualora il Giudice accolga la domanda giudiziale formulata e riconosca con sentenza il diritto rivendicato dalla parte attrice, allora tale diritto prevarrà sulle eventuali trascrizioni e iscrizioni effettuate successivamente quella della domanda giudiziale.

La trascrizione della domanda giudiziale può essere cancellata attraverso due modalità:

- con un atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata), che raccolga il consenso di tutte le parti che hanno promosso l’azione giudiziaria;

- attraverso una sentenza passata in giudicato nella quale il Giudice ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari (ove è trascritta la domanda) di procedere alla cancellazione, allorché la domanda dell’attore venga rigettata o nel caso in cui il giudizio sia estinto per rinuncia o inattività delle parti.

Purtroppo, la casistica insegna che può capitare che la cancellazione venga omessa e quindi il proprietario di un immobile scopra nel tempo che sul suo immobile gravi ancora una trascrizione di una domanda giudiziale di anni prima, relativa ad un giudizio ormai da tempo estinto (per rigetto della domanda o per rinuncia o inattività delle parti). Non è infatti escluso che sia proprio il Giudice ad omettere di ordinare la cancellazione della trascrizione.

Quali sono dunque i rimedi esperibili in questi casi?

L’art. 2668 c.c. stabilisce che la cancellazione della trascrizione della domanda e relative annotazioni si può eseguire quando è consentita dalle parti interessate oppure quando viene disposta giudizialmente, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o inattività delle parti.

Nel caso di omissione da parte del Giudice non resta quindi che formulare una nuova e apposita istanza con la quale richiedere al medesimo Tribunale di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in precedenza omessa.

Qual è la forma dell’istanza? Secondo alcuni un ricorso in sede di volontaria giurisdizione, altri invece ritengono che necessaria l’instaurazione di un giudizio a cognizione ordinaria.

L’orientamento che pare prevalere, anche per salvaguardia del principio di economia processuale, ritiene sufficiente il procedimento di correzione di errore materiale dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 287 e ss. c.p.c., da richiedere al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Giudice che ha omesso di pronunciare l’ordine di cancellazione. Contrario al sopracitato orientamento ve ne è un altro (es. Trib. Brescia, sezione terza civile, ordinanza 25.6.13), che ritiene invece addirittura troppo lungo e “dispendioso” il procedimento di correzione di errore materiale.

La Cassazione ha stabilito, onde cercare il più possibile di salvaguardare il principio di economia processuale in conformità con l’art. 111 Cost., che ai sensi dell’art. 2668, comma II c.c., le parti hanno facoltà di depositare un’istanza congiunta al Giudice titolare del giudizio estinto al fine di ottenere un ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione in modo semplice e rapido.

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