La tipizzazione del contratto di leasing: tra conferme e incertezze interpretative

Con la legge n. 124/2017 sulla concorrenza è stata introdotta nell’ordinamento italiano la fattispecie fino a quel momento atipica del contratto di leasing (o locazione finanziaria), traducendo in legge gran parte dei principi elaborati al riguardo nel corso degli anni dalla giurisprudenza.

Uno dei principali aspetti che emergono dalla lettura dell’art. 1 commi 136 e 138 della legge predetta consiste nel superamento, forse, della dicotomia leasing di godimento-leasing traslativo (elaborata dalla giurisprudenza) rispetto alle conseguenze derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’utilizzatore, così come descritto dall’art. 1 comma 137 della legge, e a prescindere dal fatto che quest’ultimo intendesse o meno esercitare il diritto di acquisto del bene locato (qualificando così il leasing quale traslativo o di godimento), “il concedente ha diritto alla restituzione del bene” ed al pagamento “dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”, decurtato quanto ricavato dalla nuova vendita o riallocazione del bene cui lo stesso concedente deve provvedere.

La legge citata regola poi le modalità attraverso le quali deve procedersi alla vendita o riallocazione del bene recuperato a seguito della risoluzione, al fine di garantire trasparenza ed equità ed evitare abusi da parte del concedente (art. 1 comma 139 legge 124/2017).

La disciplina in esame conferma infine l’applicazione dell’art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (che regola gli effetti del fallimento sui contratti di leasing) e dell'art. 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di contratti di leasing aventi ad oggetto immobili da destinarsi ad uso di abitazione principale. Quest’ultima normativa si distingue principalmente dalla legge sulla concorrenza nell’assenza di una qualificazione del grave inadempimento dell’utilizzatore e nella previsione di una più sintetica disciplina del procedimento di determinazione del valore del bene in caso di vendita/riallocazione dello stesso da parte del concedente: in questo caso la legge richiede esclusivamente e sinteticamente che siano rispettati i criteri di “trasparenza e pubblicità” (comma 78).

La riforma esaminata non previene purtroppo l’insorgere di dubbi interpretativi.

Leggendo il comma 137, che definisce quale “grave inadempimento” dell’utilizzatore legittimante la risoluzione del contratto il mancato pagamento di un numero determinato di canoni di locazione finanziaria, ed il comma 138, che definisce l’art. 137 quale causa legittimante il diritto del concedente ad ottenere la restituzione del bene ed il pagamento degli importi suddetti, viene da chiedersi: è possibile per le parti prevedere la risoluzione in caso di mancato pagamento di un numero di canoni inferiore rispetto a quello previsto per legge, ovvero si può interpretare la fattispecie suddetta quale gravità “legalmente prevista” alla quale può essere affiancata una “gravità” convenzionalmente prevista dalle parti? E’ possibile prevedere altre tipologie differenti di inadempimento quali cause legittimanti la risoluzione del contratto (es. negligente manutenzione del bene)? In caso di risoluzione per motivi diversi da quelli indicati al comma 137 è possibile comunque per l’utilizzatore pretendere il pagamento di quanto previsto al comma 138?

Ai giuristi dunque il compito di sciogliere questi dubbi in attesa di eventuali chiarimenti da parte dello stesso legislatore.

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