Quando un testamento olografo può dirsi valido?

Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per manifestare le proprie volontà successorie, senza la necessità di un particolare rigore formale, del ricorso ad un notaio o della presenza di testimoni.

La legge, all’art. 602 c.c., prescrive però che nella predisposizione del testamento olografo vengano rispettati tre requisiti, essenziali per garantire la validità del testamento olografo: l'autografia, la data e la sottoscrizione.

Con autografia, si intende la predisposizione dell'atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l'ausilio di mezzi meccanici (ad esempio al computer) o di terzi. Il testamento olografo deve essere scritto per intero di pugno dal testatore ivi comprese la data e la sottoscrizione.

La data, secondo il disposto normativo, "deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno”, ma può essere sostituita anche da equipollenti come una festività (Pasqua 2003, Natale 2005 e similari). La data è essenziale perché consente di accertare la capacità del testatore nel momento in cui fu redatto il testamento e, nel caso che questi formi più testamenti successivi nel tempo, è la data a indicare quale è il testamento valido, che revoca le disposizioni testamentarie precedenti. La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte dell’atto, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà. Non sono invece necessari l'indicazione del luogo, e/o dell'ora.

La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa è necessaria per l’individuazione del testatore e deve essere apposta da quest’ultimo di proprio pugno, in calce al testamento.

La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome: è sufficiente che con essa si individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla, se questa è riconducibile con certezza al suo autore.

Quanto al contenuto delle ultime volontà, occorre tenere presente che la legislazione italiana è piuttosto articolata nel prevedere limiti anche inderogabili, sicchè nel dubbio conviene consultare un professionista.

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