La dimostrazione della qualità di erede
Chi promuove un giudizio qualificandosi come erede deve dimostrare tale qualità con la produzione degli atti dello stato civile che attestano il rapporto di parentela con il de cuius, restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire.
La recente pronuncia della Cassazione Civile sez. II n. 19254/2024, precisa però che l''impossibilità per chi vanti la qualità ereditaria di produrre in giudizio gli atti di stato civile per fatti indipendenti dalla sua volontà non può giustificare il diniego della vocazione ereditaria in favore di colui che è designato erede dalla legge, di tal che, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere data con qualunque mezzo a norma dell'art. 452 civ e allo stesso modo può essere data la prova delle annotazioni - come il matrimonio-che dovevano farsi per legge sugli atti dello stato civile mancanti; detta norma, per il carattere generale e astratto del suo dettato, serve a sopperire, anche nel processo, all'esigenza della prova che, sussistendo i presupposti in essa previsti, potrà essere data con ogni mezzo".