Successioni e Donazioni: Imposta di successione e rappresentazione

 La tassazione in caso di subentro dell'erede per rappresentazione

Quando il chiamato all’eredità non può o non vuole accettare l’eredità, a quest’ultimo subentra il discendente, nel medesimo luogo e grado  (rappresentazione articolo 467 c.c.). Come dichiarato  dalla Cassazione  e poi dall’Agenzia delle Entrate,  (risoluzione  della Direzione Centrale del 12 febbraio 2010 n. 8/E) il subentro avrebbe solo rilevanza civilistica e non fiscale: "In tema di successione, ai nipoti che succedono per rappresentazione .. non si applica la aliquota prevista per la categoria "fratelli e sorelle", ma la diversa aliquota relativa alla categoria "altri parenti", atteso che l'istituto civilistico della rappresentazione, per il quale il discendente subentra nel luogo e grado dell'ascendente, non opera anche in materia tributaria, restando ciò escluso dal combinato contesto dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il quale dispone, tra l'altro, che l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nelle lettere a) e b), della tariffa stessa, dal quale si evince che la diversificazione delle aliquote è direttamente e unicamente ricollegata al rapporto naturale esistente tra l'erede e il dante causa, prescindendo dalla causa e dal titolo della chiamata all'eredità" (Cassazione civile sez. I, 26/07/1994, n.6955).

In conseguenza, la base imponibile, le aliquote e le franchigie rimangono le medesime anche qualora il discendente erediti per rappresentazione.

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