Nelle associazioni gli associati non possono ricavare utili dall’attività svolta, né ottenere il rimborso dei contributi che hanno versati che sono andati a formare il fondo comune dell’associazione. Questa caratteristica le differenzia dalle società, nelle quali i soci svolgono in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. In particolare, la volontà di ripartire gli utili prodotti dalla società tra i soci, rappresenta il discrimine tra il fenomeno societario e quello associativo.
Il fatto che le associazioni siano caratterizzate da una finalità non lucrativa non significa affermare che l’associazione non possa svolgere un’attività economica. Ben consentita è l'attività di scambio e produzione di beni e servizi sul mercato. Si pensi infatti ad attività a pagamento che non siano comprese tra le finalità fissate nell’atto costitutivo (per esempio l’associazione musicale che organizza un corso a pagamento), ovvero ricavi da sponsor, pubblicità utilizzati per finanziare l’ente…etc.
L’esercizio di tale attività economica deve però sempre rimanere accessoria e strumentale rispetto alla finalità non lucrativa perseguita, fermo restando il divieto di ripartizione degli utili tra i propri associati. Nell’ambito dei predetti limiti, è infine consentito alle associazioni far conseguire vantaggi, patrimonialmente valutabili, direttamente nella sfera individuale dei propri membri (a titolo di esempio, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, l’utilizzo degli spazi comuni, quali i campi da tennis nelle associazioni sportive).