Cassazione Civile, sez. III, sent. 17/1/2007 n° 966
L’azione revocatoria consente al creditore di domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (art. 2901 c.c.).
L'azione può essere esercitata solo se il debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, il terzo acquirente, era consapevole del pregiudizio che l’atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni del creditore.
La Cassazione ha ritenuto che, per dimostrare la sussistenza del predetto requisito, sarebbe sufficiente provare che il terzo era a conoscenza anche soltanto di “un credito” qualunque vantato nei confronti del debitore.
Pertanto l'atto dispositvo era idoneo ad arrecare un pregiudizio ai creditori, quindi non solo quello che agisce on l'azione revocatoria.
La Cassazione ha stabilito che “quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente […] la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione” (Cass. n. 966 del 17.1.2007).