Trasferimento di titoli e denaro con bonifico bancario: occorre l’atto pubblico?

Il trasferimento di titoli e di denaro tramite bonifici-giroconti, eseguito per puro spirito di liberalità ed in assenza di corrispettivo, potrebbe, in determinate circostanze, essere ritenuto una donazione nulla. Tale è il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 27 luglio 2017, n. 18725.

La vicenda trae origine da un caso di un importante trasferimento di titoli, da parte del titolare del conto alla propria compagna, eseguito tramite un ordine di giroconto impartito alla banca.  A seguito del decesso del titolare del conto, si apriva la successione e la figlia del disponente citava in giudizio la compagna del padre per chiedere la restituzione dei titoli “donati” alla compagna; la figlia sosteneva infatti che l’operazione costituisse una forma di donazione dal padre alla compagna, e che, essendo priva della forma solenne richiesta per la validità della donazione (atto pubblico), fosse da considerarsi nulla, con conseguente restituzione delle somme nell’asse ereditario. La compagna, invece, eccepiva che il trasferimento in suo favore doveva essere considerato quale adempimento di obbligazione “morale”, dettata dal legame affettivo che la legava al de cuius (c.d. obbligazione naturale); in ogni caso non poteva trattarsi di una donazione diretta in quanto il trasferimento dei titoli era stato eseguito tramite un’operazione bancaria effettuata dall’istituto di credito e non dal disponente: pertanto, si trattava di una donazione indiretta che non necessitava dell’atto pubblico ed era pertanto valida ed efficace.

Le Sezioni Unite della Cassazione, hanno invece ritenuto che l’operazione bancaria, effettuata in adempimento di un ordine impartito dal titolare del rapporto (bonifico, giroconto) costituisca una donazione diretta dal disponente, in quanto la banca “ha una funzione meramente esecutiva”. In altri termini, in questo caso la banca svolge solo compiti esecutivi ed il rapporto rimane bilaterale e diretto tra il titolare del conto e il beneficiario, realizzando una vera e propria donazione. Ci troveremmo dunque, usando le parole dalla Suprema Corte, dinanzi ad una “donazione tipica ad esecuzione indiretta”, nulla in assenza di un apposito atto pubblico.

Le conseguenze giuridiche di questa pronuncia potrebbero avere importanti risvolti pratici. Prima di “regalare” una somma sostanziosa di denaro o titoli attraverso un bonifico potrebbe infatti essere opportuno consultare un professionista per verificare la necessità di dover ricorrere alla forma dell’atto pubblico. Come nel predetto caso, esiste infatti il rischio che un bonifico, se non di modico valore, venga successivamente qualificato come donazione e sia pertanto nullo se privo della forma richiesta dalla legge. Ciò significa altresì che, alla morte del titolare del conto corrente, i beni trasferiti potranno essere rivendicati dagli eredi senza necessità di esperire un’azione di riduzione delle donazioni.

 

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